Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

ART. 69 – Riduzioni per le utenze domestiche
(come modificato con d.C.C. n. 7 del 28/04/2016)

1. A partire dall’anno 2015, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% delle quote fissa e variabile. A partire dall’anno 2016, la riduzione di cui al periodo precedente è applicata nella misura del 10% delle quote fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di documentazione comprovante l’acquisto della compostiera, qualora già non risulti al Comune che il contribuente sia assegnatario di una compostiera comunale o consortile ovvero alla dimostrazione del corretto smaltimento in proprio, nel giardino o orto di sua proprietà o conduzione, anche attraverso apposita dichiarazione da rilasciarsi contestualmente all’istanza di cui al punto 2 dell’art. 69. Sono fatti salvi i controlli e le verifiche del servizio di polizia locale in merito all’effettivo utilizzo della compostiera da parte dei soggetti che fruiscono della riduzione di cui al presente comma.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza, attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. L’utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa, gusci e altro materiale non deperibile in breve tempo.

3. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull’effettiva e corretta pratica da parte dell’utenza del compostaggio domestico.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 70 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte fissa, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 69.

ART. 71 – Riduzioni per il recupero di rifiuti a favore di utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

3. La riduzione è fruita attraverso l’abbattimento della quota fissa e variabile di una percentuale proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali situati nel Comune di Berzano di San Pietro, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti urbani assimilati avviati al recupero – con esclusione degli imballaggi terziari – e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. L’utente, per poter beneficiare di tale riduzione, deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all’anno precedente comprovante l’avvio al recupero dei rifiuti urbani assimilati prodotti dagli specifici locali siti nel Comune di Berzano di San Pietro e riportanti le quantità precise di quanto avviato al recupero, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

ART. 71BIS – Riduzioni per utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 72 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta con le relative aree;

c) gli edifici destinati ad attività di carattere culturale, formativo, sale riunioni di associazioni non aventi scopo di lucro;

d) gli edifici adibiti ad asilo nido e a scuola materna gestiti da enti non aventi scopo di lucro, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso a qualsiasi uso adibito.

2. I complessi a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L’attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell’istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell’Amministrazione Provinciale; l’operatore deve inoltre essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l’accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d’ufficio, il tributo si applica all’intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, salvo che rientrino nei casi per cui la legge prevede che il mancato introito conseguente dalla loro applicazione possa essere ripartito sugli altri contribuenti.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 69.

ART. 73 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, con il limite massimo del 50% di riduzione complessiva sull’importo che sarebbe stato dovuto qualora non si fosse applicata alcuna riduzione o agevolazione.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti